Vai al contenuto
Home > Lavoro > Pensioni > Precisazione sul riscatto INPS dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia

Precisazione sul riscatto INPS dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia

Precisazione sul riscatto INPS dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia: a chi va chiesta e per quali motivi di famiglia gravi.

È arrivata da parte dell’INPS una precisazione riguarda il riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia. Sono stati esplicitati i gravi motivi di famiglia e si è preso atto che le richieste vanno fatte all’istituto che accoglie la richiesta di trasferimento o ricongiunzione della posizione previdenziale. Il riscatto INPS dei periodi di aspettativa richiesti dal lavoratore per motivi di famiglia, in caso di trasferimento o ricongiunzione dei contributi, deve essere chiesto alla gestione previdenziale in cui è confluita la contribuzione obbligatoria relativa al periodo di aspettativa.

> INPS – Modello di Riscatto periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia

La precisazione dell’INPS è contenuta nel messaggio 1478 del 27/02/2015 in cui si parla della normativa e delle procedure legate alla gestione delle richieste di riscatto dell’aspettativa per motivi di famiglia, un tema che l’INPS ha trattato nella Circolare n.26 del 28/02/2008.

La richiesta può essere fatta da tutti i lavoratori dipendenti, sia che facciano parte del settore pubblico sia che siano impiegati nel settore privato. Si può chiedere anche il riscatto per i periodi antecedenti al 1996 ma deve essere sempre fornita all’Istituto una valida documentazione a supporto della domanda. In particolare ci deve essere chiarezze su quali possono essere considerati gravi motivi di famiglia:

  • necessità legate alla morte di un famigliare che risulta dallo stato di famiglia;
  • assistenza diretta del lavoratore ad un famigliare malato che faccia parte dello stesso stato di famiglia;
  • situazioni di grave disagio personale (non riconducibili alla malattia), nelle quali incorra il dipendente medesimo;
  • insorgenza delle seguenti patologie in un membro della famiglia anagrafica: patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale (incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica), derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche.