Il prossimo 17 giugno 2013 รจ l’ultimo giorno disponibile per versare la prima rata dell’Imposta municipale unica.
Prima di farsi ‘ingannare’ dalle numerose voci che in questi giorni circolano in tv, sul web e sui giornali, รจ bene comprendere cosa dice la legge in proposito per sapere se si รจ destinati al pagamento o se si esenti.
Il 17 giugno non pagano l’Imu coloro che possiedono o sono residenti e dimorano con la propria famiglia in un’abitazione principale, a patto che essa sia classificata nelle categorie catastali contemplate tra A/2 ed A/6.
I suddetti proprietari sono stati esentati dal pagamento della prima rata, che รจ un acconto del 50% dellโImu da versare nel 2013, in seguito alla sospensione per le suddette categorie per effetto del decreto del governo Letta.
Abitazioni esentate
Sono dunque esentate le abitazioni di:
– classe A/2 (Abitazioni di tipo civile),
– A/3 (abitazioni di tipo economico),
– A/4 (abitazioni di tipo popolare),
– A/5 (abitazioni di tipo ultrapopolare),
– A/6 (abitazioni di tipo rurale)
Non dovranno pagare l’Imu il 17 giugno le case (con relative pertinenze) delle cooperative edilizie a proprietร indivisa, che i soci assegnatari utilizzano come abitazione principale.
Sono inoltre esonerati dalla prima rata dellโImu 2013 coloro che possiedono case popolari (con relative pertinenze). Sono esentati sia se si tratta di alloggi regolarmente assegnati dallโIstituto autonomo case popolari (Iacp), sia se tratta di alloggi assegnati da altri istituti di case popolari, con qualsiasi denominazione.
Casi specifici
Per quanto concerne i coniugi separati, nel caso in cui il giudice assegni una casa alla moglie, anche se lโabitazione รจ del marito, apparirร come abitazione principale dellโassegnatario. Di conseguenza la moglie non pagherร lโacconto Imu il 17 giugno.
Nel caso in cui i coniugi dovessero avere residenze in due Comuni diverse, entrambe le abitazioni apparirebbero come principali e sarebbero di conseguenza esonerate dalla prima rata Imu.
Disabilitร e anziani
Una casa sfitta, qualora sia di proprietร di un anziano o disabile ricoverato in pianta stabile in un istituto di cura o in un ospizio, appare come abitazione principale e non pagherร il 17 giugno.
Sono considerate come abitazione principale anche le case costituite da due unitร abitative accatastate insieme, da due alloggi โuniti di fatto a fini fiscaliโ.
L’ultimo punto riguarda perรฒ la modalitร di sospensione: “sospensione” non vuol dire “eliminazione“. L’appuntamento, qualora il governo Letta non dovesse riformare lโImu entro il 31 agosto รจ solo rinviato al 16 settembre. A scanso di modifiche estive lโacconto andrร versato con le regole attualmente in vigore.