Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle assunzioni qualificate

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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato altre istruzioni alle imprese relativamente alle assunzioni altamente qualificate. In particolare con una circolare ha spiegato come avviene la revoca del credito d’imposta e ha specificato qualcosa sull’aggiornamento della certificazione contabile. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 828 del 9 gennaio ha chiarito alle imprese come ottenere il credito d’imposta quando assumono personale altamente qualificato. Uno sconto reso possibile dal Decreto Legge 83 del 2012, disciplinato dal decreto del Mise di concerto con il Mef già nell’ottobre del 2013.

Chiariti i riferimenti normativi ecco i nuovi particolari contenuti nella circolare.

> Nuovi termini per accedere al bonus per assunzioni altamente qualificate

Le piccole e medie imprese che ottengono il bonus per le assunzione altamente qualificate, potrebbero perdere questo beneficio nel momento in cui non c’è incremento occupazionale. Le PMI infatti sono tenute ad assumere dipendenti a tempo indeterminato nei due anni successivi a quello in cui è avvenuta l’assunzione che ha dato luogo all’accesso al credito.

La circolare precisa che per la verifica della condizione indicata si farà riferimento al dato occupazionale complessivo iniziale, quindi al numero dei dipendenti a tempo indeterminato dell’impresa quando è stato approvato il bilancio dal CdA. Se le imprese non hanno indicato il dato occupazionale si prende come riferimento il Libro unico del lavoro dove è indicato il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato esistenti al 31 dicembre.

Nella circolare si parla anche dell‘aggiornamento della certificazione contabile e si spiega che per fruire del credito d’imposta le imprese interessate devono presentare un’istanza firmata, anche per via telematica, tramite la procedura fornita dal Mise sul suo sito, allegando la richiesta documentazione contabile entro 30 giorni dal ricevimento del decreto di concessione del bonus.

 

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