Le novità sugli errori nei versamenti dell’ Agenzia delle Entrate

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 In seguito alla pubblicazione della circolare 27/E, nei giorni scorsi, l’ Agenzia dell Entrate sarà più severa con i grandi evasori – in merito ai grandi importi – e meno con i contribuenti che hanno semplicemente sbagliato i conti dei versamenti, concedendo a questi ultimi la possibilità di correggere i loro errori e di pagare sempre la sanzione più bassa.

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Vediamo quindi più da vicino quali saranno le procedure che verranno d’ ora in avanti applicate a seconda dei casi.

Nel caso in cui, ad esempio, il contribuente effettui un versamento insufficiente delle imposte, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, la sanzione prevista sarà applicata solo alla differenza tra l’ importo dovuto e l’ importo versato, senza che l’ interno ammontare sia considerato un versamento tardivo.

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In caso di errori nei calcoli, inoltre, il contribuente potrà fare ricorso al ravvedimento operoso. Le modalità con cui procedere saranno due:

  1. versare tributi e interessi mancanti entro 30 giorni con sanzione del 3% sulla differenza tra importo dovuto e importo versato 
  2. versare tributi e interessi mancanti entro la scadenza annuale con sanzione del 3,75%

Anche in caso di ulteriori errori nei calcoli sarà concessa la possibilità di rettifica.

Queste regole, infine, saranno valide anche in caso di errori nei versamenti relativi agli accertamenti con adesioni.

 

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