Superamento periodo di comporto nel contratto a tutele crescenti

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Si potrebbe dire che fatta la legge sui nuovi contratti, sono venuti a galla una serie di inganni, ovvero di questioni poco chiare legate ai nuovi contratti che comunque – stando alle prime statistiche – hanno fatto crescere il numero di assunzioni nell’ultimo mese. Per esempio si può partire dal periodo di comporto.

Il periodo di comporto è una questione poco chiara nel nuovo contratto a tutele crescenti, soprattutto quando si parla del superamento di questo periodo.

Cos’è il periodo di comporto – una definizione da manuale

È il periodo durante il quale vige il divieto di licenziamento del lavoratore assente per malattia o infortunio. Sono i contratti collettivi a stabilirne la natura e la durata.

Qual è l’inganno legato al superamento del periodo di comporto

Per sbrogliare questa intricata matassa ci affidiamo all’analisi dell’associazione nazionale consulenti del lavoro sindacato unitario, l’ANCLSU che dice:

Nella riforma è stato rimosso ogni riferimento al licenziamento per superamento del periodo di comporto che nell’art. 18 è sanzionato con la cd. tutela reale parziale (reintegrazione più risarcimento fino a 12 mensilità). Ne deriva una forte incertezza sulla sanzione applicabile e qualcuno potrebbe essere indotto confidare in quella, meramente obbligatoria, prevista per il licenziamento economico. In realtà, nei primi interventi della dottrina l’orientamento prevalente appare esattamente opposto e, quindi, ancor più severo poichè si tende ad applicare la sanzione della nullità per contrasto con l’art. 2110 cod. civ.. Una tesi che appare convincente, attesa la rilevanza dei beni tutelati dalla disciplina violata e anche alla luce del consolidato orientamento interpretativo secondo cui il licenziamento per comporto costituisce un terzium genus rispetto alla tradizionale distinzione fra giustificato motivo soggettivo ed oggettivo. Essa potrebbe quindi facilmente affermarsi in giurisprudenza. La nullità del licenziamento ex art. 1428 cod. civ. significa ovviamente totale inefficacia dello stesso e diritto del lavoratore licenziato al pagamento di tutte le retribuzioni maturate fino al ripristino del rapporto, con i relativi contributi, maggiorati di sanzioni per evasione. Il licenziamento per superamento del periodo di comporto va utilizzato quindi con estrema e, anzi, maggiorata prudenza.

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