Cud on line anche per i pensionati

 La legge di stabilità 2013 prevede che a partire da quest’anno gli enti previdenziali useranno internet per l’invio del Cud ai cittadini. Solo su richiesta esplicita il Cud verrà inviato in formato cartaceo.

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Ora, i pensionati italiani, o comunque le persone che hanno superato la soglia dei sessant’anni, non sono particolarmente avvezzi al’uso delle nuove tecnologie e quello che doveva essere un provvedimento volto alla semplificazione burocratica rischia di trasformarsi in un grande problema, soprattutto se si pensa che il termine ultimo per la presentazione del Cud è il 28 febbraio.

Da parte dell’Inps ancora nessuna comunicazione ufficiale, se non la promessa che a breve verranno avvisati i diretti interessati e che, molto probabilmente, potrebbe essere attivato un numero dedicato per i pensionati e le persone in difficoltà attraverso il quale poter richiedere l’invio del modulo cartaceo.

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Ma i tempi sono davvero stretti ed è praticamente impossibile completare le procedure di invio entro la fine del mese. La soluzione può immediata per i pensionati sembra essere quella di rivolgersi direttamente ai caaf che possono avviare la procedura e inviare direttamente il modulo all’Inps.

Altra novità riguarda anche il modello Obis M, che riporta gli importi mensili della pensione erogata, anche questo, in base alle disposizioni della legge di stabilità, non più recapitato al pensionato ma accessibile on line.

Requisiti per iscriversi al Fondo Casalinghe

 Il fondo casalinghe altro non è che un fondo di previdenza, disciplinato a partire dal primo di gennaio del 1997. Il fondo riguarda le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti, i quali provengono da responsabilità di natura familiare.

Requisiti per iscriversi al Fondo Casalinghe

Hanno la possibilità di iscriversi a questo fondo di previdenza, i soggetti di entrambi i sessi che hanno un’età compresa tra i quindici e i sessantacinque anni. Tali soggetti, tuttavia, devono ottemperare ai seguenti requisiti richiesti:

– i soggetti devono svolgere un lavoro in famiglia, il quale non deve essere retribuito e deve essere collegato a responsabilità di natura familiare, estraneo ad ogni vincolo di subordinazione;

– i soggetti non devono essere in possesso di una pensione diretta;

– i soggetti non devono prestare attività lavorativa di natura dipendente o di natura autonoma per la quale è previsto l’obbligo di iscrizione ad altro ente o cassa previdenziale;

– i soggetti devono prestare attività di natura lavorativa part-time qualora, in relazione all’orario e alla retribuzione percepita, venga determinata una contrazione delle settimane utili per il diritto a pensione.

Come iscriversi al Fondo Casalinghe

La richiesta di iscrizione al fondo casalinghe può essere presentata secondo gli iter seguenti:

– Presso la sede Inps, direttamente o attraverso uno dei centri di Patronato riconosciuti dalla legge, i quali assistono in forma del tutto gratuita i lavoratori;

– la domanda può essere inviata tramite posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;

– la domanda può essere trasmessa on-line, accedendo al sito http://www.inps.it.

La domanda può essere effettuata attraverso l’apposito modulo messo a disposizione presso le sedi Inps. Inoltre la domanda può essere redatta in carta semplice.

Modalità e tempistiche di iscrizione

La decorrenza dell’iscrizione parte dal primo giorno del mese successivo al mese in cui viene perfezionata la presentazione della domanda. Una volta effettuata, la richiesta mantiene la sua validità anche se non sono stati eseguiti versamenti di sorta.

Coloro che erano iscritti presso la Mutualità pensioni sono automaticamente iscritti presso il nuovo fondo e possono utilizzare i contributi versati alla stregua di un “premio unico d’ingresso”.

Il versamento per iscriversi al Fondo Casalinghe

L’importo dei versamenti per iscriversi al Fondo Casalinghe è libero. In ogni caso, mediante versamento di almeno 25,82, euro verrà accreditato agli iscritti un mese di contribuzione.

L’Inps accrediterà per ogni anno tanti mesi di contributi quanti se ne evincono dividendo l’importo complessivo versato nell’anno per 25,82 euro. Ad esempio, se in un anno si versano110 euro, i mesi accreditati saranno 4.

Il versamento può essere saldato in qualsiasi momento dell’anno tramite bollettini di conto corrente postale che l’Inps invia a casa insieme alla lettera di accoglimento dell’iscrizione.

I contributi versati sono interamente deducibili dal reddito imponibile Irpef del soggetto dichiarante, anche per i familiari fiscalmente a carico.

Requisiti richiesti e prestazioni

A carico dell’Inps ci sono le seguenti prestazioni:

– pensione di inabilità, con almeno 5 anni di contributi, a patto che sia intervenuta l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività di natura lavorativa

– anzianità, a partire dal 57° anno di età, a patto che siano stati versati almeno cinque anni, ovvero sessanta mesi, di contributi.

La pensione di anzianità:

sarà liquidata soltanto se l’importo maturato risulterà almeno uguale al totale dell’assegno sociale maggiorato del 20% (1,2 volte l’assegno sociale);

è esclusa dall’importo al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Non è contemplata la concessione della pensione ai superstiti.

Come e dove presentare la domanda

Le domande per iscriversi al fondo casalinghe possono essere trasmesse mediante i canali seguenti:

– Domanda via Web: servendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto http://www.inps.it

– Domanda via telefono: chiamando al numero 803164 il contact center integrato. Il numero è gratuito da rete fissa. Inoltre, è possibile chiamare il numero 06164164 da rete mobile. Il numero è a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico

– Domanda nei patronati e presso tutti i centri intermediari dell’Istituto, avvalendosi dei servizi telematici offerti dagli stessi

Fondo Casalinghe: quanto spetta 

L’importo del fondo è determinato in base il sistema di calcolo contributivo.

Requisiti per ottenere l’assegno sociale

 Quando si parla di assegno sociale si parla di una prestazione di natura prettamente assistenziale, la quale trascende completamente dal versamento dei contributi.

Tale prestazione è appannaggio di quei cittadini che si trovano in condizioni economiche svantaggiose, dunque a disaggio, e si trovano inoltre in situazioni reddituali particolari per le legge ha previsto alcune forme di ausilio.

Verifica

Naturalmente, fatte queste dovute premesse, è opportuna una verifica del possesso dei requisiti per i cittadini suddetti. Tale verifica viene effettuata una volta all’anno.

In termini di prestazione economica, l’assegno sociale vien liquidato sempre mediante carattere di provvisorietà in virtù del reddito presunto.

Nell’anno seguente l’Inps opera la liquidazione definitiva o ancora la modifica, oppure la sospensione concentrata sulle dichiarazioni reddituali rese dagli interessati.

L’assegno sociale non è mai soggetto a trattenute Irpef.

Inoltre, l’assegno sociale non è reversibile ai familiari superstiti ed è altresì inesportabile.

Assegno sociale: a chi spetta

Resta da capire a chi spetta questa particolare prestazione economica. Hanno a tutti gli effetti diritto all’assegno sociale quei cittadini italiani che soddisfano i seguenti requisiti (da verificare):

– cittadini che hanno compiuto il 65° anno di età;

– cittadini che risiedono effettivamente e in maniera permanente in Italia;

– cittadini che non posseggono un reddito, o meglio, posseggono nello specifico redditi di importo inferiore ai limiti statuiti dalla legge.

Casi particolari

In particolari casi da verificare possono avere diritto all’assegno sociale quei cittadini comunitari, nonché gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE, nel caso in cui siano registrati cittadini soggiornanti durante un lungo periodo.

Dal primo giorno di gennaio del 2009, per ottenere a tutti gli effetti l’assegno sociale, occorre possedere un ulteriore requisito. Di cosa si tratta? Occorre avere soggiornato in maniera del tutto legale nonché in via continuativa in Italia per almeno dieci anni.

Come e dove presentare la domanda per l’ottenimento dell’assegno sociale

La domanda per l’ottenimento dell’assegno sociale può essere presentata solo ed esclusivamente attraverso via telematica, mediante uno dei seguenti canali:

Domanda via Web: servendosi, dunque, dei servizi telematici accessibili in maniera diretta dal cittadino mediante PIN attraverso il portale dell’Istituto, http://www.inps.it;

Domanda via telefono: chiamando al numero 803164 il contact center integrato, da rete fissa. Il numero è gratuito. Oppure si può chiamare al numero 06164164 da rete mobile. Quest’ultimo numero è a pagamento in base alla tariffa del proprio gestore telefonico;

Domanda tramite patronati e tramite tutti i centri intermediari dell’Istituto  Inps: recandosi nei patronati oppure nei centri che fungono da intermediari dell’Inps è possibile presentare domanda per ottenere l’assegno sociale, usufruendo dei servizi telematici messi a disposizione dagli stessi.

Assegno sociale: quando spetta

L’assegno sociale ha una decorrenza che parte dal primo giorno del mese successivo al mese in cui viene perfezionata la presentazione della domanda. Occorre, però, essere naturalmente in presenza di tutti i requisiti disposti dalla legge.

Requisiti per l’ottenimento dell’assegno sociale

Al fine di certificare il diritto all’ottenimento dell’assegno sociale, è necessario disporre dei requisiti necessari disposti dalla legge. Appare, dunque, opportuno elencarli:

– età;

– cittadinanza;

– residenza effettiva e dimora abituale in Italia;

– requisiti di natura reddituale.

Assegno sociale: quanto spetta

Rimane, dunque, da comprendere quanto spetta a coloro che sono in diritto di ottenere l’assegno sociale. Al fine di determinare la misura massima dell’assegno che spetta alle suddette tipologie di lavoratori e individui, occorre tenere in considerazione la differenza che intercorre tra limite di reddito previsto annualmente e quello che è il reddito dichiarato.

Tenendo in considerazione ll’entità del reddito personale e/o coniugale, l’assegno sociale può essere liquidato in modalità intera o in modalità ridotta.

L’importo mensile dell’assegno è conferito dalla misura massima spettante, suddivisa in tredici mensilità.

Come ottenere la pensione supplementare

 La pensione supplementare si configura come una prestazione economica liquidata, dietro richiesta, al lavoratore che può far certificare una contribuzione versata all’Inps non sufficiente a soddisfare il diritto ad un’altra pensione (pensione di anzianità o assegno ordinario di invalidità) con i requisiti contributivi normalmente richiesti.

Pensione supplementare: a chi spetta

Possono richiedere la pensione supplementare queli lavoratori titolari di un conto assicurativo presso l’Inps, i quali sono già titolari di un’altra pensione a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, come ad esempio Stato, Inpdap, Fondi Pensioni integrativi e sostitutivi.

La pensione supplementare, spetta altresì a coloro che:

– sono in possesso di una pensione a carico del fondo di previdenza del Clero secolare per i ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

– sono titolari di assegni vitalizi erogati in sostituzione della pensione, dall’Inadel ai dipendenti degli enti locali, dall’Enpas ai dipendenti dello Stato, dall’Opera di previdenza per il personale delle ferrovie e dall’istituto postelegrafonici ai dipendenti delle amministrazioni corrispondenti;

– sono i familiari superstiti dei lavoratori suddetti.

Lavoratori iscritti all’Enpals

Per quanto riguarda i lavoratori iscritti all’Enpals è prevista la pensione supplementare in caso di contribuzione versata in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi qualora il richiedente sia il titolare di pensione a carico dell’Enpals. Pensione che, dunque, deve essere riconosciuta in virtù delle norme che regolano i rapporti tra Inps ed Enpals.

Pensione supplementare: a chi non spetta

Non hanno, invece, diritto alla pensione supplementare nell’Assicurazione Generale Obbligatoria le seguenti tipologie di lavoratori/titolari di pensione:

– titolari di pensione a carico di Casse e Fondi per liberi professionisti: parliamo dunque di medici, avvocati e ingegneri;

– titolari di pensione a carico dell’Enpals dal momento che le norme regolanti i rapporti tra Inps ed Enpals contemplano l’emissione di un unico trattamento pensionistico per tutta la contribuzione versata presso i due enti;

– titolari di pensione estera di uno Stato che non intrattiene convenzionato con l’Italia;

– titolari di pensione estera di un Stato convenzionato, dal momento godono del diritto alla totalizzazione dei periodi di lavoro svolti all’estero o nel nostro Paese e alla conseguente liquidazione della pensione pro-rata.

– titolari di pensione a carico della Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati.

Per quanto concerne, invece, i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata dell’Inps, costoro possono richiedere la pensione supplementare nella loro gestione nel caso in cui non abbiano raggiunto i requisiti per il diritto ad un’autonoma pensione nella gestione stessa, qualora titolari di una pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, delle modalità esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e ancora delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti.

Requisiti per ottenere la pensione supplementare

Possono ottenere la pensione supplementare coloro che:

– sono già titolari di liquidazione o sono in procinto di ricevere liquidazione, una pensione principale a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria;

– posseggono almeno un contributo settimanale o mensile versato nell’Assicurazione Generale Obbligatoria;

– non sono in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per ottenere la pensione autonoma.

Casi particolari

Inoltre, per quanto riguarda la pensione supplementare di vecchiaia c’è bisogno di

– essere in età pensionabile: aver compiuto, cioè, l’età prevista per la pensione di vecchiaia nel fondo dove si chiede la pensione supplementare;

– aver terminato il rapporto di lavoro dipendente.

Per ottenere la pensione supplementare di invalidità occorre, oltretutto:

possedere il requisito sanitario richiesto per ottenere l’assegno ordinario di invalidità: si tratta dunque della capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale).

 

LA DOMANDA

 

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it

telefono – contattando il contact center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico

patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto – usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi

Pensione supplementare: quando spetta

La pensione supplementare decorre:

– dal primo giorno del mese successivo a le mese in cui viene presentata la richiesta, qualora la domanda di pensione supplementare di vecchiaia sia stata presentata entro il 31 di dicembre del 2007;

– tenendo in considerazione le finestre di accesso, nel caso di pensione supplementare di vecchiaia presentata in data successiva al primo gennaio 2008.

– dal primo giorno del mese successivo al mese in cui viene presentata la domanda o il riconoscimento del requisito sanitario, nel caso di pensione di invalidità;

– dal primo giorno del mese successivo al decesso, in caso di pensione supplementare ai superstiti.

Pensione supplementare: quanto spetta

Per determinare l’importo della pensione viene attuato un sistema di calcolo, che può essere:

retributivo: nel caso in cui la contribuzione versata nell’Assicurazione Generale Obbligatoria si riferisceaa periodi solo antecedenti il primo di gennaio del 1996;

misto: una quota viene calcolata con il sistema retributivo e una quota viene calcolata con il sistema contributivo nel caso in cui il lavoratore possa far certificare la contribuzione versata nell’Assicurazione Generale Obbligatoria sia per periodi antecedenti il primo gennaio del 1996 sia per periodi successivi al 31 dicembre del 1995.

contributivo: nel caso in cui la contribuzione si riferisca esclusivamente a periodi successivi al 31 dicembre del 1995.

 

A chi spetta la pensione di inabilità

 La pensione di inabilità altro non è che una prestazione economica, emessa dietro domanda, la quale premia quei lavoratori per i quali viene verificata l’assoluta e permanente impossibilità di effettuare qualsiasi attività di natura lavorativa.

Assegno per assistenza personale e continuativa

I pensionati di inabilità, accertato il fatto che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’ausilio permanente di un accompagnatore e che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, possono presentare richiesta al fine di ottenere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa. L’assegno per l’assistenza personale e continuativa presenta le seguenti caratteristiche:

– non spetta agli inabili nel caso in cui questi ultimi siano soggetti a ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;

– non è compatibile con l’assegno mensile versato dall’Inail agli invalidi, sempre a titolo di assistenza personale continuativa;

– è un assegno ridotto, per coloro i quali sono già in possesso di una prestazione analoga erogata da altre modalità di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all’importo della prestazione stessa;

– da ultimo, l’assegno non è reversibile ai superstiti.

Pensione di inabilità: a chi spetta

Hanno diritto alla pensione di inabilità le seguenti tipologie di lavoratori:

– lavoratori dipendenti;

– lavoratori autonomi: si tratta, dunque, di artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

– lavoratori iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

Requisiti richiesti per ottenere la pensione di inabilità

– Ai lavoratori deve essere certificata un’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività di natura lavorativa per effetto di infermità o di difetti di natura fisica o mentale;

– Devono esserci almeno 260 contributi settimanali: in altri termini si tratta cinque anni di contribuzione e assicurazione. Di questi contributi, almeno 156, pari a tre anni di contribuzione e assicurazione, devono essere avvenuti nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

E’, altresì, richiesta, sempre in termini di requisiti:

– la cessazione di ogni forma di attività lavorativa;

– la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori;

– la cancellazione dagli albi professionali;

– l’effettiva rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a qualsiasi altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

Come fare domanda per la pensione di inabilità

La domanda può essere presentata solo ed esclusivamente mediante via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

Domanda via Web: servendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN mediante il portale dell’Istituto http://www.inps.it

Domanda via telefono: chiamando al numero 803164 il contact center integrato. Il numero è gratuito da rete fissa. Si può inoltre chiamare il numero 06164164 da rete mobile. Il numero è a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico

Domanda nei patronati e presso tutti gli intermediari dell’Inps: recandosi nei patronati e nei centri intermediari sarà possibile usufruire dei servizi telematici offerti dagli stessi

Alla richiesta per ottenere la pensione di inabilità occorre allegare la certificazione medica (il modello SS3).

Pensione di inabilità: quando spetta

La pensione di inabilità ha una decorrenza dal primo giorno del mese successivo al mese in cui viene perfezionata la presentazione della domanda nel caso in cui risultino a tutti gli effetti soddisfatti i requisiti, siano essi sanitari o amministrativi, richiesti dalla legge.

La pensione di inabilità potrà essere soggetta a revisione.

Pensione di inabilità: quando spetta

La pensione di inabilità ha una decorrenza a partire dal primo giorno del mese successivo al mese in cui viene perfezionata la presentazione della domanda nel caso in cui risultino soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti dalla legge.

La pensione di inabilità potrà essere soggetta a revisione.

Pensione di inabilità: quanto spetta

L’importo della pensione di inabilità sarà determinato mediante un sistema di calcolo:

– sistema di calcolo misto: una quota viene calcolata con il sistema retributivo e una quota viene calcolatacon il sistema contributivo;

– sistema di calcolo contributivo: viene effettuato questo calcolo nel caso in cui il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre del 1995.

Anzianità contributiva

L’anzianità contributiva maturata viene elevata (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali) dal numero di settimane che intercorrono tra la decorrenza della pensione e il compimento di 60 anni di età sia per le donne sia per gli uomini a seguito dell’introduzione del sistema contributivo per le anzianità maturate dal primo gennaio del 2012.

Perso un terzo del potere d’acquisto delle pensioni

 -33% del potere d’acquisto tra il 1996 e il 2011, e il trend al ribasso del potere di acquisto delle pensioni degli italiani non sembra voler rallentare, anzi, a causa della riforma Fornero e le nuove tasse la situazione continuerà a peggiorare.
► Reintroduzione della pensione con 15 anni di contributi

Sono questi i dati presentati dallo Spi-Cgil che mettono in evidenza come siano i pensionati a subire maggiormente le conseguenze della crisi. Infatti, se il potere di acquisto delle pensioni si è ridotto di un terzo in quindici anni, anche il valore delle stesse è calato per una percentuale pari 5,1%.

Secondo lo Spi-Cgil è un crollo vertiginoso del reddito da pensione rispetto all’andamento dell’economia reale, peggiorato anche dal fatto che le tasse e le tariffe continuano ad aumentare: nel 2013 la loro incidenza sull’assegno pensionistico sarà di 2.064 euro a testa, il 20% in più rispetto al 2012.

► 6 milioni di pensionati non godranno della rivalutazione delle pensioni

Oltre a questo c’è anche da considerare il blocco della rivalutazione pensionistica annuale introdotto con la riforma Fornero che avrà come effetto la perdita di 1.135 euro nel biennio 2012-2013 per 6 milioni di pensionati. Nello specifico un pensionato che riceve un un assegno di 1.200 euro netti ha perso nel 2012 28 euro al mese e nel 2013 ne perderà 60; per le pensioni di 1.400 euro netti la perdita mensile per il 2012 è stata di 37 euro al mese e nel 2012 sarà di 78 euro.

Chi ha diritto all’indennizzo per cessazione di attività commerciale

 L’indennizzo per il termine dell’attività commerciale è contemplato, dietro presentazione di una domanda, per coloro che sono iscritti alla gestione autonoma dei commercianti che decidono di cessare definitivamente l’attività nel periodo che intercorre tra il primo gennaio del 2009 e il 31 di dicembre del 2011.

Chi ha diritto all’indennizzo

Possono fare domanda per ottenere l’indennizzo:

– i titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

– i titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche;

– gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

– gli agenti e rappresentanti di commercio.

Requisiti richiesti per ottenere l’indennizzo

L’indennizzo può essere ottenuto nel caso in cui il richiedente possegga i seguenti requisiti:

– Il richiedente deve aver compiuto 62 anni di età, se uomo, o 57 anni di età, se donna;

– Il richiedente deve essere iscritto, al momento della cessazione dell’attività commerciale, per almeno 5 anni, come titolare o coadiutore, nella Gestione speciale commercianti.

Al fine di poter ricevere l’indennizzo l’assicurato deve terminare definitivamente l’attività commerciale e riconsegnare al Comune l’autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività commerciale al minuto e/o per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Cancellazione

Il titolare dell’attività deve, oltretutto, aver portato a termine la cancellazione dai seguenti registri:

– cancellazione dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

– cancellazione dal registro degli esercenti il commercio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

– cancellazione dal ruolo provinciale stabilito presso la Camera di commercio,industria, artigianato e agricoltura per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Domanda per ottenere l’indennizzo

Come fare domanda per ottenere l’indennizzo dopo la cessazione dell’attività commerciale? La richiesta deve essere presentata, entro il 31 dicembre 2012, presso la sede Inps territorialmente competente per residenza, utilizzando il modulo appositamente predisposto (Mod. IND COM/207-448), direttamente o tramite uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, la quale testimonia a tutti gli effetti:

– l’avvenuta cessazione definitiva dell’attività di tipo commerciale;

– l’avvenuta riconsegna dell’autorizzazione ai fini dell’esercizio dell’attività commerciale al minuto. Occorre riconsegnare anche l’autorizzazione necessaria per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. E’ necessario consegnare entrambe nel caso in cui si è di fronte ad un’attività abbinata.

– l’avvenuta cancellazione del titolare dell’attività dal registro degli esercenti attività di commercio (registro che prende il nome di “REC”) nel caso in cui l’attività si riferiva alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

– l’avvenuta cancellazione del titolare dell’attività dal ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.

Indennizzo di cessazione attività commerciale: quando spetta

L’indennizzo ha una decorrenza che va dal primo giorno del mese successivo al mese in cui viene presentata a tutti gli effetti la domanda per ottenerlo, nel caso in cui risultino in regola tutti i requisiti minimi richiesti di cui sopra (ivi compresa la cancellazione definitiva dal registro dell’attività commerciale).

La corresponsione terminerà poi dal primo giorno del mese successivo alla ripresa dell’attività lavorativa, subordinata o autonoma.

Indennizzo di cessazione dell’attività commerciale: quanto spetta

L’indennità é uguale al trattamento minimo di pensione contemplato per gli iscritti alla gestione commercianti.

Caratteristiche

Ci sono alcune peculiarità da tenere in considerazione, soprattutto nel momento in cui si parla di indennità. L’indennità è compatibile con ogni tipo di pensione diretta (pensione di anzianità, assegno ordinario di invalidità, inabilità) e anche con la pensione ai superstiti. Per quanto concerne l’identità non è contemplato, in questo caso,  il pagamento di trattamenti di famiglia.

Chi può usufruire della pensione ai superstiti

 Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla pensione ai superstiti.

A chi spetta la pensione ai superstiti

Le seguenti opzioni chiariscono a chi spetta la pensione ai superstiti:

– al coniuge superstite, anche nel caso in cui è separato: qualora il coniuge superstite sia separato con addebito, la pensione ai superstiti spetterebbe a lui, a patto che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti;

– al coniuge divorziato, nel caso in cui è titolare di assegno divorzile;

– ai figli: la pensione ai superstiti spetta ai figli, siano essi legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, nel caso in cui alla data della morte del genitore rispecchino uno dei seguenti status quo:

– minorenni;

– inabili;

– studenti;

– universitari;

– figli a carico alla data di morte del genitore;

– ai nipoti minori: sono equiparati ai figli se sono a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte degli stessi.

Eccezioni

In assenza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione ai superstiti spetta:

– ai genitori d’età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, i quali alla data di morte del lavoratore e/o pensionato sono a carico dello stesso.

In assenza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere invece emessa:

– ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, i quali non devono essere titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore nonché pensionato sono a carico dello stesso.

Requisiti per ottenere la pensione ai superstiti

Il lavoratore defunto, non pensionato, deve aver perfezionato, in alternativa:

– minimo 780 contributi settimanali: si ratta dei requisiti contemplati dalla legge per ottenere la pensione di vecchiaia prima dell’entrata in vigore del D.lvo 503/92);

– minimo 260 contributi settimanali; tra questi almeno 156 devono essere ottenuti nel quinquennio che precede la data di morte.

Indennità per la scomparsa del superstite

Il superstite del lavoratore assicurato al 31 di dicembre del 1995 e scomparso senza aver raggiunto i requisiti amministrativi previsti, può richiedere l’indennità per morte, nel caso in cui:

– il lavoratore defunto non aveva ottenuto la pensione diretta;

– non sussista per nessuno dei superstiti il diritto alla pensione indiretta per via dell’assenza di perfezionamento dei requisiti previsti;

– nei 5 anni antecedenti la data di morte risulti versato almeno un anno di contribuzione.

La richiesta per ottenere l’indennità in parola deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decesso del lavoratore assicurato.

Indennità una – tantum

Il superstite di lavoratore assicurato successivamente al 31 di dicembre del 1995 e scomparso senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere l’indennità una-tantum, nel caso in cui:

– non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi ai fini della pensione indiretta;

– non abbia diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell’assicurato;

– sia in possesso di redditi non superiori ai limiti previsti per la concessione dell’assegno sociale.

Come fare richiesta per la pensione ai superstiti

La richiesta per ottenere la pensione ai superstiti può essere effettuata esclusivamente tramite via telematica mediante uno dei canali seguenti:

Domanda via Web: servendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto http://www.inps.it

Domanda via telefono: chiamando al numero 803164 il contact center integrato. Il numero è gratuito da rete fissa. Inoltre, è possibile chiamare il numero 06164164 da rete mobile. Il numero è a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico

Domanda nei patronati e presso tutti i centri intermediari dell’Istituto, avvalendosi dei servizi telematici offerti dagli stessi

Pensione al superstite: quando spetta

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese che segue al mese del decesso del lavoratore ovvero del pensionato, a prescindere dalla data di presentazione della richiesta.

Pensione al superstite: quando spetta

L’importo che spetta ai superstiti viene determinato tramite un calcolo fatto sulla base della pensione dovuta al lavoratore defunto ovvero della pensione in pagamento al pensionato scomparso, applicando le percentuali previste dalla L. 335/95:

60%, solo coniuge;

70%, solo un figlio;

80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;

100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;

15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.

 

Chi ha diritto all’assegno ordinario di invalidità

 L’assegno ordinario di invalidità altro non è che una prestazione economica, emessa a domanda, erogata in favore di coloro i quali hanno una capacità lavorativa interpretata come diminuita a meno di un terzo per via di infermità di natura fisica o di natura mentale.

Chi ha diritto all’assegno ordinario di invalidità:

A chi spetta il ricevimento dell’assegno ordinario di invalidità? Coloro che hanno a tutti gli effetti diritto a ricevere l’assegno di invalidità sono i seguenti tipi lavoratori:

Lavoratori dipendenti

Lavoratori dipendenti autonomi: parliamo, in questo caso, di artigiani, commercianti, coltivatori diretti,coloni e mezzadri, che hanno una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità di natura fisica oppure a causa di infermità di natura mentale;

Lavoratori dipendenti iscritti presso alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria.

I presupposti necessari all’ottenimento dell’assegno ordinario di invalidità

Quali sono i requisiti richiesti dalla legge al fine di erogare ai lavoratori di cui sopra l’assegno ordinario di invalidità?

– Ai lavoratori deve essere certificata una diminuzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, la quale deve essere dovuta ad inferrmità oppure difetti fisici o mentali;

– I lavoratori devono aver perfezionato almeno 260 contributi settimanali. Si tratta in altri termini di un tempo di cinque anni di contribuzione e assicurazione. Di questi 156 contributi settimanali, pari a tre anni di contribuzione e assicurazione, devono essere stati perfezionati nel quinquennio che ha preceduto la data di presentazione della domanda.

– Ai lavoratori non viene richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.

Come presentare la domanda per ottenere l’assegno ordinario di invalidità

Ecco come va presentata la domanda necessaria al fine di ottenere l’assegno ordinario di invalidità per coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e che dunque hanno diritto ad entrare nel range.

Tale domanda può essere inoltrata solo ed esclusivamente attraverso via telematica, utilizzando uno tra canali che riportiamo di seguito:

Domanda via Web: la domanda necessaria all’ottenimento dell’assegno ordinario di invalidità può essere presentata via internet, servendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino mediante PIN. Nello specifico può essere presentata consultando il portale dell’Istituto  http://www.inps.it;

Domanda via telefono: la domanda necessaria all’ottenimento dell’assegno ordinario di invalidità può essere altresì presentata telefonando al numero del contact center integrato, che è 803164. Questo numero è gratuito da rete fissa. In alternativa si può chiamare al numero 06164164 da rete mobile. Questo numero è a pagamento in base alla tariffa del proprio gestore telefonico;

Domanda presso i patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto: la domanda necessaria all’ottenimento dell’assegno ordinario di invalidità può essere altresì presentata recandosi ai patronati nonché presso i centri intermediari dell’istituto Inps. Una volta arrivati in una di queste sedi sarà dunque possibile usufruire dei servizi telematici offerti dagli stessi centri. Anche in questo caso, dunque, la domanda sarà fatta in via telematica.

Allegati

Occorre allegare alla domanda una certificazione medica, in base al mod. SS3.

Assegno ordinario di invalidità: quando spetta

La decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità parte dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata la domanda domanda nel caso in cui tutti i requisiti richiesti, tanto quelli sanitari quanto quelli amministrativi, risultino soddisfatti.

Una volta ottenuto il nulla osta per la decorrenza, occorrerà tenere in considerazione che l’assegno sarà compatibile con l’attività lavorativa ed avrà validità di tre anni.

L’assegno potrà essere rinnovato su domanda presentata dall’interessato entro la data di scadenza.

Al termine di tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità sarà confermato automaticamente, qualora restassero invariate le facoltà di revisione.

Assegno ordinario di invalidità e pensione

Una volta raggiunto il compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge, l’assegno ordinario di invalidità verrà trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.

Assegno ordinario di invalidità: quanto spetta

Per determinare l’importo dell’assegno ordinario di invalidità occorre mettere in atto un ben preciso sistema di calcolo:

calcolo misto: si calcola una quota con il sistema retributivo e una con il sistema contributivo;

calcolo contributivo: si usa questo sistema qualora il lavoratore abbia iniziato l’attività lavorativa successivamente al 31 dicembre del 1995.

Aumento contributi per la gestione separata

 La circolare in questione è la n. 27 del 12 febbraio 2013 con la quale l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha messo nero su bianco le modifiche apportate alle aliquote contributive previste per i professionisti iscritti alla gestione separata, assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione.

► Reintroduzione della pensione con 15 anni di contributi

Con una circolare l’Inps comunica la modifica dell’aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla Gestione separata, assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione. Per l’anno in corso l’aumento è del 2%, si passerà, cioè, dal 18 al 20%. Ferma al 27% l’aliquota contributiva prevista per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria, aliquota alla quale deve essere aggiunto lo 0,72% per il finanziamento dell’onere per la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.

Questo aggiornamento dell’aliquota contributo si assomma alla modifica del minimale che porta l’importo minimo da versare per avere l’accredito dell’intero anno contributivo a 3.071,40 euro (nel 2012 erano sufficienti 2.687,40 euro).

► Lo spread delle pensioni

La circolare n. 27 del 12 febbraio 2013 ha aggiornato anche i minimali e i massimali previsti per il 2013: il massimale è di 99.034,00 euro mentre il minimale è di 15.357,00 euro.