Chi può usufruire della pensione ai superstiti

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 Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla pensione ai superstiti.

A chi spetta la pensione ai superstiti

Le seguenti opzioni chiariscono a chi spetta la pensione ai superstiti:

– al coniuge superstite, anche nel caso in cui è separato: qualora il coniuge superstite sia separato con addebito, la pensione ai superstiti spetterebbe a lui, a patto che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti;

– al coniuge divorziato, nel caso in cui è titolare di assegno divorzile;

– ai figli: la pensione ai superstiti spetta ai figli, siano essi legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, nel caso in cui alla data della morte del genitore rispecchino uno dei seguenti status quo:

– minorenni;

– inabili;

– studenti;

– universitari;

– figli a carico alla data di morte del genitore;

– ai nipoti minori: sono equiparati ai figli se sono a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte degli stessi.

Eccezioni

In assenza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione ai superstiti spetta:

– ai genitori d’età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, i quali alla data di morte del lavoratore e/o pensionato sono a carico dello stesso.

In assenza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere invece emessa:

– ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, i quali non devono essere titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore nonché pensionato sono a carico dello stesso.

Requisiti per ottenere la pensione ai superstiti

Il lavoratore defunto, non pensionato, deve aver perfezionato, in alternativa:

– minimo 780 contributi settimanali: si ratta dei requisiti contemplati dalla legge per ottenere la pensione di vecchiaia prima dell’entrata in vigore del D.lvo 503/92);

– minimo 260 contributi settimanali; tra questi almeno 156 devono essere ottenuti nel quinquennio che precede la data di morte.

Indennità per la scomparsa del superstite

Il superstite del lavoratore assicurato al 31 di dicembre del 1995 e scomparso senza aver raggiunto i requisiti amministrativi previsti, può richiedere l’indennità per morte, nel caso in cui:

– il lavoratore defunto non aveva ottenuto la pensione diretta;

– non sussista per nessuno dei superstiti il diritto alla pensione indiretta per via dell’assenza di perfezionamento dei requisiti previsti;

– nei 5 anni antecedenti la data di morte risulti versato almeno un anno di contribuzione.

La richiesta per ottenere l’indennità in parola deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decesso del lavoratore assicurato.

Indennità una – tantum

Il superstite di lavoratore assicurato successivamente al 31 di dicembre del 1995 e scomparso senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere l’indennità una-tantum, nel caso in cui:

– non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi ai fini della pensione indiretta;

– non abbia diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell’assicurato;

– sia in possesso di redditi non superiori ai limiti previsti per la concessione dell’assegno sociale.

Come fare richiesta per la pensione ai superstiti

La richiesta per ottenere la pensione ai superstiti può essere effettuata esclusivamente tramite via telematica mediante uno dei canali seguenti:

Domanda via Web: servendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto http://www.inps.it

Domanda via telefono: chiamando al numero 803164 il contact center integrato. Il numero è gratuito da rete fissa. Inoltre, è possibile chiamare il numero 06164164 da rete mobile. Il numero è a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico

Domanda nei patronati e presso tutti i centri intermediari dell’Istituto, avvalendosi dei servizi telematici offerti dagli stessi

Pensione al superstite: quando spetta

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese che segue al mese del decesso del lavoratore ovvero del pensionato, a prescindere dalla data di presentazione della richiesta.

Pensione al superstite: quando spetta

L’importo che spetta ai superstiti viene determinato tramite un calcolo fatto sulla base della pensione dovuta al lavoratore defunto ovvero della pensione in pagamento al pensionato scomparso, applicando le percentuali previste dalla L. 335/95:

60%, solo coniuge;

70%, solo un figlio;

80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;

100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;

15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.

 

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