L’opzione fiscale della sospensione dell’exit tax dell’Agenzia delle Entrate – Condizioni specifiche II

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 In alcuni post pubblicati in precedenza abbiamo visto più da vicino in che cosa consiste la cosiddetta exit tax, l’imposta il cui pagamento è richiesto dall’Agenzia delle Entrate e in che cosa consiste la stessa sospensione dell’ exit tax, chiarendo qual è il suo campo di applicazione.

Che cos’è l’exit tax dell’Agenzia delle Entrate

Che cos’è l’opzione fiscale della sospensione dell’exit tax dell’Agenzia delle Entrate

Dopo aver cominciato a conoscere le condizioni che l’Agenzia delle Entrate richiede per l’applicazione del regime fiscale opzionale della sospensione, in questo post vedremo quindi più da vicino quali sono le altre regole specifiche che bisogna tenere presente prima di inoltrare la richiesta.

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L’opzione fiscale della sospensione dell’exit tax dell’Agenzia delle Entrate – Condizioni specifiche II

La richiesta di adesione al regime opzionale di sospensione del pagamento dell’exit tax è infatti soggetta anche ad alcune regole di decadenza.

Nello specifico la sospensione del pagamento dell’exit tax viene meno se:

  • il trasferimento della residenza fiscale da parte del titolare dell’impresa avviene in uno stato non appartenente all’Unione Europea
  • il trasferimento della residenza fiscale da parte del titolare dell’impresa avviene in uno stato non collaborativo e non aderente all’accordo sullo spazio economico europeo
  • si ha a che fare con casi di liquidazione o estinzione del soggetto estero, di conferimento, fusione o scissione che comportino il trasferimento dell’azienda ad altro soggetto residente all’estero.

E’ opportuno ricordare, infine, che il regime si adegua anche agli specifici provvedimenti emanati in merito  dal direttore dell’Agenzia delle Entrate.

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