Nuove regole per contributi e assicurazione degli apprendisti

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 Con il messaggio Inps 11761 del 22 luglio 2013, l’Istituto di previdenza ha dato ulteriori indicazioni per il pagamento dei contributi degli apprendisti iscritti alle liste di mobilità in riferimento alla Dlgs 167/2011.

Dopo 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto, infatti, pur rimanendo invariate le voci assicurative, sono stati aumentati i contributi da pagare a carico del datore di lavoro, con l’equiparazione al settore di attività e alle caratteristiche aziendali.

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Quindi, se per i primi 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto, il regime vigente per il pagamento dei contributi era quello agevolato (contribuzione datoriale pari al 10%) con possibilità di usufruire del beneficio del 50% dell’indennità di mobilità residua, al netto di quella già fruita dal lavoratore, dal 19° mese, come già anticipato dalla circolare 128/12, non è più possibile aderire al regime agevolato.

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Per chi ha assunto un apprendista iscritto alle liste di collocazione il pagamento dei contributi per il lavoratore è adeguato alle aliquote ordinariamente previste in relazione al settore di classificazione previdenziale e alle caratteristiche aziendali, al netto delle eventuali riduzioni stabilite dalla legge, con il contributo Aspi da calcolare all’1,61% (1,31% + 0,30%) e le misure compensative per la previdenza complementare e per il Fondo di tesoreria Inps allo 0,27% per l’anno in corso.

 

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