Vademecum sulla riforma del lavoro – L’interpretazione

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 Il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dellโ€™Ordine dei Consulenti del Lavoro hanno collaborato alla realizzazione del documento che chiarisce tutte le novitร  legislative introdotte con la riforma del mondo del lavoro voluta dal Ministro Fornero.

Si tratta del Vademecum sulla riforma del lavoro, nel quale si possono leggere una serie di domande e di risposte in merito ad alcuni degli argomenti soggetti a riforma che hanno suscitato maggiori perplessitร  e dubbi:

1. Contratto a tempo determinato

2. Contratto intermittente

3. Contratto di apprendistato eย Contratto di associazione in partecipazione

4. Prestazioni di lavoro accessorio con i voucher

5. Contratto a Progetto

5. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Vademecum sulla riforma del lavoro โ€“ Il Contratto a tempo determinato

1. Cosa si intende con โ€œil contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoroโ€?

La dicitura sta a significare che, a meno che non sussistano gli elementi di specialitร  previsti dal Legislatore il contratto che si deve stipulare tra datore e lavoratore deve essere ricondotto al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Quando si puรฒ utilizzare il contratto a termine acausale?

Il contratto a termine โ€œacausaleโ€ che non prevedeย la necessaria individuazione delle ragioni giustificatrici e che non puรฒ avere durata superiore ai dodici mesi, puรฒ essere utilizzato solo nel caso in cui non siano giร  intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lavoratore dei precedenti rapporti di lavoro di natura subordinata. Si puรฒ utilizzare, invece, nel caso in cui i rapporti di lavoro, qualora ci siano stati, siano stati di natura autonoma.

3. รˆย possibile la proroga del primo contratto a termine โ€œacausaleโ€?

No, il primo contratto a termine acausale non puรฒ essere prorogato, in nessun caso

4. รˆ possibile fruire dei โ€œperiodi cuscinettoโ€ se contrattualizzati con primo contratto a termine โ€œacausaleโ€?

In caso di assunzione con primo contratto a termine โ€œacausaleโ€ si puรฒ ricorrere ai periodi cuscinetto โ€“ 30 o 50 rispettivamenteย  con ย durata inferiore oppure pari o superiore a sei mesi del contratto a termine vigente โ€“ per evitare la trasformazione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato. Se si usufruisca dei periodi cuscinetto la durata massima del primo contratto a termine acausale diviene complessivamente di 12 mesi e 50 giorni.

5. In caso di prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro oltre il termine originariamente fissato o nel superamento dei periodi cuscinetto, quale sanzione viene applicata al datore di lavoro che non ne faccia tempestiva comunicazione ai competenti centri per lโ€™impiego?

Nessuna. Sebbene sussista per legge il nuovo obbligo comunicazionale in capo al datore di lavoro nelle ipotesi di prosecuzione del rapporto, la mancata e/o tardiva comunicazione non produce alcuna conseguenza sanzionarono.

6. Nel caso in cui il rapporto di lavoro prosegua oltre il termine originariamente fissato, quali sono le conseguenze in caso si riscontri la sussistenza del lavoro nero?

La prestazione di lavoro resa nel periodo successivo allo scadere dei periodi cuscinetto รจ una prestazione โ€œin neroโ€, per la quale รจ prevista una maxi sanzione che trova applicazione a partire dal 31esimo e dal 51 esimo giorno in base alla tipologia di periodo cuscinetto.

7. Il nuovo regime degli intervalli temporali tra un contratto a tempo determinato ed il successivo deve essere rispettato per qualunque tipologia di contratti a termine?

Lโ€™obbligo del rispetto degli intervalli vale per ogni tipologia di contratto a termine, indipendentemente dalla causale applicata, unica eccezione fatta per lโ€™assunzione del lavoratore in mobilitร , in considerazione della peculiaritร  del contratto e in quanto ipotesi non contemplata.

8. Il superamento del periodo massimo di occupazione a tempo determinato che porta alla trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato si applica anche per la somministrazione di lavoro a termine?

No. Come da espressa esclusione prevista dallโ€™art. 22. comma 2, del D.Lgs. n. 276/

in caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro รจ soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui allโ€™articolo 5, commi 3 e seguenti.

9. Dopo un primo contratto a termine รจ possibile assumere il medesimo lavoratore con contratto di lavoro intermittente, senza rispettare gli intervalli temporali fissati?

Un tale tipo di condotta potrebbe integrare la violazione di una norma imperativa (art. 1344 c.c.) e trattandosi di un contratto stipulato in frode alla legge, la conseguente nullitร  dello stesso e la trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.