Con il messaggio Inps 11761 del 22 luglio 2013, lโIstituto di previdenza ha dato ulteriori indicazioni per il pagamento dei contributi degli apprendisti iscritti alle liste di mobilitร in riferimento alla Dlgs 167/2011.
Dopo 18 mesi dallโentrata in vigore del decreto, infatti, pur rimanendo invariate le voci assicurative, sono stati aumentati i contributi da pagare a carico del datore di lavoro, con lโequiparazione al settore di attivitร e alle caratteristiche aziendali.
โบย Le novitร per i debiti contributivi, la rateizzazione breve
Quindi, se per i primi 18 mesi dallโentrata in vigore del decreto, il regime vigente per il pagamento dei contributi era quello agevolato (contribuzione datoriale pari al 10%) con possibilitร di usufruire del beneficio del 50% dell’indennitร di mobilitร residua, al netto di quella giร fruita dal lavoratore, dal 19ยฐ mese, come giร anticipato dalla circolare 128/12, non รจ piรน possibile aderire al regime agevolato.
โบย Guida allโiter unico per la rateizzazione dei contributi non pagati
Per chi ha assunto un apprendista iscritto alle liste di collocazione il pagamento dei contributi per il lavoratore รจ adeguato alle aliquote ordinariamente previste in relazione al settore di classificazione previdenziale e alle caratteristiche aziendali, al netto delle eventuali riduzioni stabilite dalla legge, con il contributo Aspi da calcolare allโ1,61% (1,31% + 0,30%) e le misure compensative per la previdenza complementare e per il Fondo di tesoreria Inps allo 0,27% per lโanno in corso.