Riforma del Lavoro – Nuove norme in vigore per contratti a tempo e intermittenti

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 Con l’entrata in vigore della Riforma del Lavoro (dopo la pubblicazione del testo della Legge n.99/2013 in Gazzetta Ufficiale il 23 agosto 2013), sono entrate in vigore nuove norme per la regolamentazione del mercato del lavoro italiano con lo scopo di incentivare l’occupazione nel paese, con misure atte all’assunzione e alla stabilizzazione dei giovani.

La Riforma del Lavoro è entrata in vigore: tutte le nuove norme

Poche le modifiche rispetto alla precedente normativa in vigore, la Riforma Fornero (legge n.92/2012), ma piccoli interventi mirati a facilitare l’assunzione dei disoccupati italiani.

Riforma del Lavoro 2013: Contratto a tempo determinato

Due le modifiche principali apportate dalla nuova normativa del lavoro in Italia:

1. il periodo di sospensione tra un contatto e l’altro è stato ridotto a 10 giorni (da 60) per i contratti a termine di durata inferiore ai 6 mesi e a 20 (da 90) per i contratti di durata superiore;

2. il contratto acausale diventa prorogabile fino ad una durata massima complessiva di 12 mesi.

Riforma del Lavoro 2013: Contratto intermittente

I contratti intermittenti possono avere una durata massima di 400 giornate lavorative presso lo stesso datore di lavoro in 3 anni. Sorpassato questo limite, il contratto intermittente diviene automaticamente un contratto a tempo indeterminato. Esclusi da questa norma i contratti di lavoro del settore turistico, dello spettacolo e dei pubblici esercizi.

Riforma del Lavoro 2013

Le nuove norme in vigore per contratti a tempo e intermittenti 

Nuove norme in vigore per contratti a progetto, apprendistato e associazione 

Nuove norme in vigore per disoccupazione e start up

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